La normativa che regola gli alloggi vacanzieri in Italia dipende direttamente dalle leggi regionali, prendendo come riferimento la Legge 135/2001 (Riforma della normativa nazionale sul turismo). Nel caso in cui una specifica area non disponga di una legge regionale dedicata, si applicherà l’articolo 1571 del Codice Civile e seguenti.
A livello comunitario, prevarrà la Legge 135/2001, sebbene ogni alloggio vacanziero debba adeguarsi alle discipline regionali specifiche del contesto geografico.
Indipendentemente dal tipo di alloggio turistico, esistono vari requisiti obbligatori che tutte le strutture devono rispettare:
Índice
Tutte le strutture ricettive, comprese le case vacanza, devono rispettare norme antincendio::
Queste norme di sicurezza sono obbligatorie sia per le strutture gestite a titolo imprenditoriale sia occasionale, e sono collegate all’entrata in vigore del codice CIN.
Registrare gli ospiti e inviare il parte di registrazione tramite il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato è obbligatorio per essere in regola con la legge italiana. Va inviato entro 24 ore dall’arrivo se l’ospite pernotta più di una notte. Qualora resti solo una notte, il parte va trasmesso entro 6 ore dall’arrivo.
In base al comune, potrebbero esserci modalità diverse di calcolo, presentazione e pagamento della tassa di soggiorno. Anche all’interno dello stesso comune possono esistere tipologie di tasse differenti in base alla zona.
È d’obbligo ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile, come previsto dalla normativa europea.
È obbligatorio stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi, per tutelarsi da eventuali problematiche durante il soggiorno degli ospiti.
Comprendere gli obblighi fiscali legati agli affitti vacanzieri in Italia è cruciale per evitare sanzioni e ottimizzare la gestione fiscale:
IMU (Imposta Municipale Propria): tributo locale che tassa la proprietà immobiliare, sia abitativa che commerciale, inclusi i terreni agricoli. Introdotta nel 2011 ed entrata in vigore nel 2012, ha sostituito l’ex ICI.
Ne sono soggetti proprietari e titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), mentre sono esenti gli immobili considerati come prima casa.
Imposta sul reddito: i guadagni derivanti dall’affitto della casa vacanza sono tassabili con aliquote tra il 23% e il 43%, in base al reddito.
IVA: se vengono offerti servizi di terzi, ad esempio impresa di pulizia, si applica l’IVA sui servizi forniti.
Imposta sulle successioni: tassa la trasmissione dei beni dopo il decesso di una persona. L’importo varia a seconda del valore dell’eredità e del grado di parentela con l’erede.
Imposta per non residenti: se si possiede un immobile in Italia da cui si ottengono redditi, è obbligatorio pagare l’imposta per i non residenti.
Il mancato rispetto della normativa sugli alloggi vacanzieri può comportare pesanti sanzioni economiche e altri effetti legali:
Non registrare la struttura: può comportare una multa fino a 10.000 € e la chiusura dell’alloggio.
Violazione delle norme di sicurezza: multa fino a 5.000 € e chiusura dell’immobile vacanziere.
Violazione delle limitazioni relative all’affitto: multa fino a 5.000 € e possibile chiusura.
Circostanze aggravanti: reclami da parte di ospiti feriti per il mancato rispetto delle norme possono portare a accuse penali, revoca della licenza o chiusura definitiva dell’alloggio.