Nonostante i recenti cambiamenti nella legislazione italiana che incidono direttamente sugli alloggi turistici, il settore continua a crescere costantemente. Al giorno d’oggi, aprire un Bed & Breakfast (B&B) in un condominio come struttura extra-alberghiera rimane un’idea di business interessante, soprattutto in vista del Giubileo del 2025.
Quando si decide di aprire un B&B in regime condominiale, non sempre tutti i condomini sono d’accordo. Per questo motivo, la normativa italiana prevede strumenti per gestire e affrontare tali situazioni. Ecco un riepilogo di ciò che occorre sapere.
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Un condominio è una tipologia di proprietà in cui più persone sono titolari di unità private (ad esempio appartamenti) e condividono aree comuni (giardini, ascensori, parcheggi, piscine).
Questo modello è tipico nei palazzi e nei complessi residenziali. I proprietari versano una quota di manutenzione per le parti comuni e sono soggetti alle regole stabilite dall’assemblea condominiale o dall’amministratore.
In Italia, la giurisprudenza sull’apertura di B&B in condominio è varia. In assenza di un divieto esplicito nel regolamento condominiale, l’avvio dell’attività è consentito. Tuttavia, è consigliabile consultare lo statuto condominiale e, se necessario, rivolgersi a un avvocato per evitare di violare norme locali o interne.
Aprire un Bed & Breakfast in condominio in Italia comporta il rispetto di diversi requisiti, che possono variare da regione a regione e da comune a comune:
No, a meno che non sia previsto un divieto esplicito nel regolamento condominiale. In assenza di tale divieto, l’attività è legittima, anche se alcuni condomini sono contrari.
Sì, ma serve l’approvazione unanime di tutti i condomini. Una volta approvata, la modifica deve essere registrata nei documenti dell’immobile per avere validità legale..
Sì, ma i comproprietari potrebbero opporsi se ritengono che l’attività comprometta la tranquillità o la sicurezza dell’edificio.
Secondo il Codice Civile (artt. 1102 e 1138), ogni proprietario può utilizzare liberamente la propria unità, purché non alteri la destinazione dell’immobile o leda i diritti altrui.
Se la maggioranza dei condomini è contraria, può deliberare in assemblea l’introduzione di un regolamento che limiti o vieti l’attività.