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Pubblicato il: 10/07/2024 Aggiornato il: 24/07/2026

Comunicazione in questura degli ospiti in casa privata

La registrazione degli ospiti presso le autorità è un obbligo in Italia.

In Italia il processo di registrazione degli ospiti e la comunicazione alla Questura sono obbligatori per chiunque dia alloggio a terzi: hotel, B&B, case vacanza e affitti brevi. La comunicazione si effettua esclusivamente online, attraverso il portale Alloggiati Web gestito dalla Polizia di Stato. Se non sai come registrare gli ospiti, in questa guida ti spieghiamo tutti i passaggi, tenendo conto della normativa vigente e delle novità più recenti (obbligo del CIN e identificazione “de visu”).

Alloggiati web

Perché è obbligatorio comunicare in questura gli ospiti di una casa privata?

L’obbligo nasce dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dal D.M. 7 gennaio 2013, che disciplina le modalità di invio telematico tramite il portale Alloggiati Web. L’obiettivo è consentire all’autorità di pubblica sicurezza di monitorare le persone che soggiornano negli alloggi italiani.

Con l’art. 19-bis del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) l’obbligo è stato esteso espressamente anche ai locatori che affittano immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni, cioè agli affitti brevi e alle locazioni turistiche, anche non professionali (privi di SCIA o partita IVA).

La comunicazione riguarda tutti gli ospiti, senza distinzione di età: vanno registrati anche i minori e i neonati. Non esistono deroghe legate al rapporto di parentela o alla figura del “capofamiglia”.

Entro quando va fatta la comunicazione

I termini previsti dalla legge sono due:

  • Entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite, per la generalità dei soggiorni.
  • Entro 6 ore dall’arrivo, per i soggiorni di durata inferiore alle 24 ore (regola introdotta dall’art. 5 del D.L. 53/2019, in vigore dal 12 gennaio 2022).

I termini valgono anche nei weekend e nei giorni festivi: il portale Alloggiati Web accetta invii 24 ore su 24.

Comunicazione del registro degli ospiti in questura

Per trasmettere i dati devi prima richiedere le credenziali di accesso alla Questura territorialmente competente. Dal D.M. 16 settembre 2021 l’accesso avviene con autenticazione a due fattori: oltre a nome utente e password è necessario inserire codici numerici ricavati da un’apposita “Scheda dei Codici”.

Una volta effettuato l’accesso puoi inserire le schedine manualmente, caricare un file conforme al tracciato ministeriale oppure affidarti a un software per l’invio automatico dei dati al portale Alloggiati Web. Per ogni ospite vanno comunicate le seguenti informazioni:

  • Tipo di alloggiato (ospite singolo, capofamiglia, capogruppo, membro famiglia o membro gruppo)
  • Data di arrivo e numero di giorni di permanenza
  • Cognome e nome
  • Sesso
  • Data di nascita
  • Comune e provincia di nascita (o Stato estero di nascita)
  • Cittadinanza
  • Tipo, numero e luogo di rilascio del documento di riconoscimento

Nota: il tipo, il numero e il luogo di rilascio del documento vanno indicati per l’ospite singolo, il capofamiglia e il capogruppo. Ricorda che occorre sempre un documento di riconoscimento valido: la patente di guida non è considerata idonea ai fini dell’identificazione presso l’autorità di pubblica sicurezza, così come non lo sono i documenti scaduti.

Identificazione degli ospiti: l’obbligo “de visu”

Questo è il punto su cui la normativa è cambiata di più negli ultimi mesi. Con la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 (n. 38138) è stato ribadito l’obbligo, previsto dall’art. 109 TULPS, di identificare personalmente gli ospiti al momento dell’arrivo, verificando che il documento presentato corrisponda alla persona presente. La circolare ha censurato l’uso delle key box e del self check-in totalmente automatizzato, in cui l’ospite accede all’alloggio con un codice senza alcun controllo di identità.

La vicenda ha poi avuto due passaggi giudiziari importanti: il TAR Lazio (sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025) ha annullato la circolare, ma il Consiglio di Stato (sentenza n. 5732 del 21 novembre 2025) ha confermato la validità dell’obbligo di identificazione de visu in qualsiasi struttura ricettiva, incluso l’extralberghiero.

In concreto, oggi il self check-in è utilizzabile solo se accompagnato da una verifica visiva dell’identità dell’ospite prima dell’accesso all’alloggio: l’identificazione “de visu” può essere effettuata anche tramite dispositivi di videocollegamento, ma non è ammessa la sola consegna delle chiavi senza alcun riscontro dell’identità.

Il CIN: nuovo obbligo dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per tutte le strutture ricettive e per gli immobili destinati a locazioni turistiche e affitti brevi (art. 13-ter del D.L. 145/2023, convertito in L. 191/2023). La disciplina si applica dal 2 novembre 2024 e le sanzioni sono operative dal 2 gennaio 2025.

Il CIN si richiede tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, accedendo con SPID o CIE. Dove esiste un Codice Identificativo Regionale (CIR) va prima ottenuto quello e poi richiesto il CIN. Il codice va esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio.

Quanto è legale la registrazione online degli ospiti in questura?

La registrazione online degli ospiti è completamente legale in Italia ed è oggi l’unica modalità ammessa. Con Check-in Scan è possibile integrare il portale Alloggiati per effettuare la comunicazione degli ospiti in modo automatico: tramite la scansione del codice MRZ con qualsiasi smartphone vengono estratti i dati necessari, che vengono poi trasmessi alle autorità apponendo la firma elettronica. Un ulteriore vantaggio è la scansione del documento senza conservarne copia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

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Cosa succede se non registro gli ospiti?

Attenzione, perché su questo punto circolano molte informazioni errate. L’omessa, tardiva o falsa comunicazione dei dati degli alloggiati non è un illecito amministrativo, ma un reato: ai sensi del combinato disposto degli artt. 109, comma 3, e 17, comma 1, del TULPS, la violazione è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

A queste conseguenze si aggiungono le sanzioni sul CIN: da 500 a 5.000 euro per la mancata esposizione o indicazione del codice negli annunci (con rimozione dell’annuncio) e sanzioni fino a 8.000 euro per chi loca un immobile privo di CIN. Va inoltre ricordato che i dati raccolti dalle Questure sono resi disponibili anche all’Agenzia delle Entrate (art. 13-quater del D.L. 34/2019) per il contrasto all’evasione. Per sapere come prepararti a un’ispezione, leggi la nostra guida ai controlli nelle strutture ricettive.

È legale firmare elettronicamente per fare il check-in in un alloggio turistico?

In Italia la firma elettronica ha lo stesso valore legale della firma tradizionale su carta ed è pienamente riconosciuta. Il vantaggio offerto dal software di Check-in Scan è che ti libera dall’uso di carta e penna, favorendo un turismo sostenibile. Resta però fermo l’obbligo di verificare l’identità dell’ospite (di persona o tramite videocollegamento) prima di consegnare l’alloggio: la firma elettronica e il check-in online facilitano la raccolta e l’invio dei dati, ma non sostituiscono la verifica dell’identità richiesta dall’art. 109 TULPS.

Adempimenti correlati

La comunicazione alla Questura tramite Alloggiati Web riguarda esclusivamente la pubblica sicurezza e non va confusa con altri obblighi. In particolare, ricorda la comunicazione dei dati statistici (ISTAT/ROSS1000) alla tua Regione e, per gli ospiti extracomunitari, l’eventuale dichiarazione di ospitalità. Puoi gestire tutti questi passaggi in modo automatico grazie all’integrazione con il Portale Alloggiati di Check-in Scan.

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