
Pubblicato il: 11/03/2025 Aggiornato il: 29/07/2026
Comunicazione ISTAT degli ospiti: presenze, arrivi e affitti brevi
Aspetti importanti da tenere in considerazione prima di iniziare la lettura di questa guida:
- In Italia tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, comprese le locazioni turistiche e gli affitti brevi, sono obbligate a comunicare i dati statistici sul movimento degli ospiti richiesti da ISTAT.
- La comunicazione non si invia direttamente a ISTAT: si trasmette al portale della Regione o della Provincia autonoma in cui si trova la struttura, che poi inoltra i dati all’Istituto.
- L’obbligo vale anche nei mesi senza ospiti o con la struttura chiusa: in quel caso si comunica il cosiddetto “movimento zero”. Saltare un mese a zero conta come omissione a tutti gli effetti.
- L’omissione o l’invio di dati incompleti è sanzionabile: la forbice statale va da 206 a 5.164 euro a seconda del soggetto, e diverse Regioni prevedono sanzioni proprie che in Lombardia arrivano fino a 2.500 euro per ogni mese non trasmesso.
- La comunicazione a ISTAT è un adempimento aggiuntivo e distinto rispetto all’invio delle schedine sul portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.
In questa guida ti orientiamo sulla comunicazione dei dati degli ospiti a ISTAT nel 2026, con le scadenze, le sanzioni reali e il portale da usare in base alla regione in cui si trovano le tue strutture. Ma… che cos’è ISTAT?
Índice
Che cos’è ISTAT?
ISTAT è l’Istituto Nazionale di Statistica italiano. È l’ente incaricato di raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici sull’economia, la demografia, la società e altri aspetti della vita in Italia.
ISTAT fornisce informazioni fondamentali per le decisioni di politica pubblica, la ricerca e l’analisi economica, ed è anche responsabile del coordinamento delle statistiche ufficiali in Italia, in linea con le normative dell’Unione Europea e di Eurostat.
Per il settore turistico ISTAT conduce ogni anno la rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” (codice IST-00139 del Programma statistico nazionale), confermata anche per il 2026 in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 sulle statistiche europee sul turismo e del Regolamento delegato (UE) 2019/1681. È da questa rilevazione che nasce l’obbligo di cui parliamo in questa guida.
Che cos’è la comunicazione ISTAT delle presenze e degli arrivi nelle strutture ricettive?
La comunicazione ISTAT è il sistema che consente di monitorare mensilmente il movimento dei clienti nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Raccoglie i dati sia sugli arrivi che sulle presenze dei turisti in hotel, appartamenti turistici, case vacanza, bed and breakfast, agriturismi, campeggi, affittacamere e locazioni brevi.
- Arrivi: numero di clienti che hanno effettuato il check-in nella struttura nel periodo di riferimento.
- Presenze: somma dei pernottamenti di tutti gli ospiti. Un ospite che soggiorna tre notti genera 1 arrivo e 3 presenze.
Per le strutture di tipo alberghiero vengono raccolte anche le informazioni che permettono di calcolare i tassi di occupazione di camere e posti letto, cioè le camere e i letti disponibili e quelli effettivamente occupati.
I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 del D.Lgs. 322/1989) e possono essere utilizzati unicamente per fini statistici: ISTAT non può fornirli ad altri enti, per esempio per verifiche sulla tassa di soggiorno o per controlli di tipo fiscale. Attenzione però: questo vincolo riguarda ISTAT, non i dati che la tua struttura inserisce nei portali regionali, che Regioni e Comuni gestiscono anche per finalità proprie.
Comunicazione ISTAT e Alloggiati Web: due obblighi diversi
È la confusione più frequente, e la più costosa: inviare i dati a ISTAT non sostituisce l’invio delle schedine alloggiati, e viceversa. Sono due adempimenti paralleli, con finalità, destinatari e scadenze diverse. Vanno assolti entrambi.
| Comunicazione ISTAT | Alloggiati Web | |
|---|---|---|
| Finalità | Statistica | Pubblica sicurezza |
| Destinatario | Regione / Provincia autonoma, poi ISTAT | Questura – Polizia di Stato |
| Dati | Aggregati: arrivi, presenze, provenienza, camere e letti | Nominativi: generalità e documento di ogni ospite |
| Base normativa | Art. 7 D.Lgs. 322/1989 | Art. 109 TULPS (R.D. 773/1931) |
| Scadenza | Mensile, in genere entro il 5 del mese successivo | Entro 24 ore dall’arrivo |
| Canale | Portale regionale (ROSS1000, Sinfonia, Turismatica, Ricestat…) | Portale Alloggiati Web |
In alcune regioni i due sistemi sono collegati sul piano operativo: in Veneto, per esempio, dopo aver registrato i dati sul portale regionale il titolare può generare il file da caricare su Alloggiati Web. Ma restano due comunicazioni separate, e la generazione del file non esonera dall’invio.
Chi deve fare la comunicazione ISTAT: hotel, extralberghiero e affitti brevi
L’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 322/1989 e dal DPR 6 novembre 2025 di approvazione del Programma statistico nazionale, che include questa rilevazione nell’elenco delle indagini con obbligo di risposta per i soggetti privati. Riguarda:
- strutture alberghiere: hotel, residenze turistico-alberghiere, condhotel;
- strutture extra-alberghiere: B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli, agriturismi, campeggi, aree di sosta camper, case per ferie;
- locazioni turistiche e affitti brevi, anche gestiti in forma non imprenditoriale e anche se si tratta di un solo appartamento.
Su quest’ultimo punto vale la pena essere espliciti, perché è l’equivoco più diffuso: non esiste una soglia dimensionale né un’esenzione per i piccoli. Chi affitta un singolo appartamento su Airbnb o Booking ha lo stesso obbligo statistico di una catena alberghiera. Negli ultimi anni diverse Regioni hanno avviato campagne di recupero verso le strutture inadempienti, incrociando gli elenchi delle strutture censite con quelle che trasmettono effettivamente i dati, e il quadro complessivo della normativa sugli affitti brevi va nella direzione di una tracciabilità sempre maggiore.
L’accreditamento al portale regionale è di norma collegato all’anagrafica della struttura, e quindi al codice identificativo assegnato dalla Regione e al Codice Identificativo Nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo: se l’anagrafica non è in ordine, spesso non è nemmeno possibile trasmettere il movimento.
Come si effettua la comunicazione dei dati turistici ISTAT?
ISTAT non raccoglie i dati direttamente presso le strutture. Si avvale di organi intermedi: gli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, che a loro volta possono delegare Province, Città metropolitane o agenzie regionali del turismo.
Il percorso è quindi sempre lo stesso, in tre passaggi:
- La struttura si accredita sul portale della propria Regione (di norma con SPID, CIE o CNS) e verifica che l’anagrafica e il codice identificativo regionale (CIR) siano corretti.
- La struttura inserisce il movimento: manualmente dalle maschere del portale, caricando un file (.txt, .xml, .csv) oppure via web service direttamente dal proprio gestionale.
- La Regione trasmette a ISTAT i file nel formato Mod. ISTAT MOV/C, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Come devono essere categorizzati i dati?
Per garantire un’accurata raccolta dei dati, questi vengono classificati per:
- Comune: ubicazione della struttura.
- Categoria e tipo di esercizio: hotel e relativa classificazione a stelle, B&B, campeggio, agriturismo, alloggio privato, ecc.
- Residenza degli ospiti: clienti residenti in Italia, distinti per regione italiana di residenza, e clienti non residenti, distinti per Paese estero di residenza.
- Capacità e occupazione: camere e posti letto disponibili e occupati.
Un’annotazione utile: nelle ultime edizioni della rilevazione ISTAT ha chiesto esplicitamente maggiore attenzione alla qualità dei dati della categoria degli “altri alloggi privati”, cioè proprio il perimetro degli affitti brevi, in vista della diffusione di statistiche dedicate. È una delle ragioni per cui i controlli su questo segmento si sono intensificati.
Quando va inviata la movimentazione turistica ISTAT? Scadenze 2026
La rilevazione ha cadenza mensile, ma le scadenze operative per le strutture le fissa ogni Regione. Lo schema più diffuso è questo:
- Registrazione giornaliera consigliata, in molte regioni contestuale al check-in.
- Invio del movimento del mese entro il giorno 5 del mese successivo. In alcune regioni, come l’Umbria e parte della Toscana, l’inserimento è giornaliero e non mensile.
- Movimento zero obbligatorio nei mesi senza ospiti o di chiusura.
- Termine per la Regione: trasmissione a ISTAT entro il giorno 20 del mese successivo, con un’eventuale seconda finestra per rettifiche entro 40 giorni dalla fine del mese di riferimento.
Il vincolo dei 20 giorni non è discrezionale: deriva dal Regolamento delegato (UE) 2019/1681, che impone a ISTAT di trasmettere i dati mensili a Eurostat entro 6 settimane dalla fine del periodo di riferimento. È il motivo per cui le Regioni hanno progressivamente stretto le scadenze verso le strutture.
Verifica sempre la scadenza della tua Regione: è il dato che cambia più spesso ed è il motivo più frequente di sollecito.
Che cos’è il modello C/59 di ISTAT?
Il modello C/59 è storicamente il modulo con cui le strutture ricettive italiane dichiaravano il movimento mensile dei clienti ai fini statistici. Va però chiarito un punto che genera molta confusione, perché la maggior parte delle guide in circolazione lo racconta male.
Dal 1° luglio 2013, in attuazione del DPCM 22 luglio 2011, ISTAT non stampa più i modelli cartacei e non li distribuisce agli organi intermedi, privilegiando forme di raccolta informatizzate. Oggi:
- il modello che le Regioni trasmettono a ISTAT è il Mod. ISTAT MOV/C, un tracciato record in formato testo;
- la sigla “C/59” sopravvive come denominazione nei portali e nella modulistica di diverse Regioni (per esempio in Umbria, dove il servizio TOLM raccoglie proprio i dati del modello C/59) e nel linguaggio corrente degli operatori;
- per la tua struttura, in pratica, “compilare il C/59” significa inserire il movimento nel portale regionale, non scaricare e spedire un PDF.
A cosa serve il modello C/59?
Consente di raccogliere, per ciascun mese e per ciascun comune, i dati riguardanti:
- numero di arrivi: ospiti che hanno effettuato il check-in;
- numero di presenze: pernottamenti complessivi;
- provenienza degli ospiti: regione italiana o Paese estero di residenza;
- tipologia e categoria della struttura;
- capacità e occupazione: camere e posti letto disponibili e occupati.
Chi deve compilare il modello C/59?
Tutti i titolari e i gestori di strutture ricettive in Italia, alberghiere ed extra-alberghiere, comprese le locazioni turistiche, indipendentemente dalla tipologia, dalla dimensione e dal regime giuridico.
Il modello C/59 va ancora compilato nel 2026?
Sì, nella sostanza, ma non in forma cartacea. Il contenuto del C/59 va trasmesso per via telematica al portale regionale competente, con registrazione preferibilmente quotidiana e invio mensile entro le scadenze fissate dalla tua Regione. Se il tuo portale regionale continua a chiamare “C/59” la maschera di inserimento del movimento, si tratta della stessa cosa.
Sanzioni per la mancata comunicazione ISTAT
Qui va fatta chiarezza, perché circolano cifre imprecise. Le sanzioni si muovono su due piani distinti, che possono anche sommarsi.
1. Piano statale. L’art. 11 del D.Lgs. 322/1989 prevede, per le rilevazioni con obbligo di risposta, una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche e da 516 a 5.164 euro per le persone giuridiche. La sanzione si applica sia in caso di mancata risposta sia in caso di comunicazione di dati non veritieri.
2. Piano regionale. Molte Regioni hanno introdotto sanzioni proprie per l’inadempimento verso il portale regionale. Alcuni esempi:
- Lombardia: da 250 a 2.500 euro per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici (art. 40 comma 9 della L.R. 27/2015).
- Lazio: da 1.000 a 2.000 euro per la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell’art. 28 della L.R. 13/2007.
- Diversi Comuni prevedono sanzioni ulteriori: il Comune di Prato, per esempio, applica da 100 a 600 euro a chi omette la comunicazione più di tre volte nell’anno solare.
Nella pratica il procedimento parte quasi sempre con un sollecito a regolarizzare; ignorarlo porta alla classificazione come non rispondente e all’avvio della sanzione. Il rischio è cresciuto perché i dati statistici vengono incrociati con Alloggiati Web e con l’imposta di soggiorno: un’incongruenza su un canale fa emergere le altre. Su questo fronte abbiamo dedicato un approfondimento specifico alle multe per la mancata comunicazione dei dati degli ospiti.
Come semplificare l’invio dei dati a ISTAT?
Con Check-in Scan puoi automatizzare l’intero processo di registrazione degli ospiti: i dati vengono raccolti una sola volta, durante il check-in, e riutilizzati per tutti gli adempimenti collegati, dall’invio delle schedine al portale Alloggiati Web alla trasmissione dei flussi turistici al portale statistico della tua Regione, incluso il movimento zero nei mesi senza ospiti.
Come comunicare i flussi turistici ISTAT: i portali regionali nel 2026
La raccolta dei dati avviene in collaborazione con gli uffici di statistica regionali. Ogni Regione o Provincia autonoma dispone di un proprio portale, in linea con le direttive generali stabilite da ISTAT. Negli ultimi due anni il quadro si è mosso molto: diverse Regioni hanno adottato ROSS1000 al posto dei precedenti sistemi Turismo 5 e RADAR.
- Abruzzo: ROSS1000.
- Basilicata: ROSS1000.
- Calabria: ROSS1000.
- Campania: Sinfonia Turismo SMART, attivo dal 12 maggio 2025; ha sostituito Turismo Web e il Rilevatore Turistico Regionale. Accesso con SPID, CIE o CNS.
- Emilia-Romagna: ROSS1000.
- Friuli Venezia Giulia: WebTur.
- Lazio: ROSS1000. RADAR è stato dismesso il 21 maggio 2025 (determinazione dirigenziale G05446/2025) e l’accesso avviene solo con SPID.
- Liguria: ROSS1000 / RIMOVCLI, con obbligo esteso a tutti i comuni dal 1° aprile 2025.
- Lombardia: ROSS1000 (ex Turismo 5), con PoliS-Lombardia come organo intermedio. Obbligo previsto dall’art. 38 comma 8 della L.R. 27/2015.
- Marche: Istrice – ROSS1000.
- Molise: ROSS1000, operativo dal 1° dicembre 2025.
- Piemonte: ROSS1000.
- Puglia: SPOT e DMS Puglia, gestiti da Pugliapromozione.
- Sardegna: ROSS1000, che ha sostituito il precedente sistema SIRED.
- Sicilia: Osservatorio Turistico Regionale.
- Toscana: sistema non unificato. ROSS1000 / Turismo 5 nell’area Firenze–Prato–Pistoia (Prato è passata a ROSS1000 nel marzo 2026); Ricestat, Motourist o WebCheck-in nelle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Siena.
- Trentino (Provincia autonoma di Trento): portale STU-DTU, con ISPAT come organo intermedio.
- Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano): portale provinciale, con ASTAT come organo intermedio.
- Umbria: Turismatica, con l’applicativo TOLM. Obbligo previsto dalla L.R. Umbria 23/2024 e inserimento giornaliero.
- Valle d’Aosta: portale regionale della Valle d’Aosta.
- Veneto: ROSS1000, attivo dal 2018 in sostituzione di Turismo 5.
Il quadro cambia con una certa frequenza: verifica sempre il portale in vigore nella tua Regione prima di impostare l’invio, soprattutto se gestisci strutture in territori diversi.
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